Rimborsopoli, siluro della Cassazione “I capigruppo sono pubblici ufficiali”
15:30 Venerdì 28 Novembre 2014 3A sezioni riunite la Corte chiude la querelle sulla qualifica dei presidenti delle formazioni politiche in Consiglio regionale. Un’arma in meno per la difesa degli imputati nell’inchiesta sulle spese pazze a Palazzo Lascaris. E intanto si avvicina il 2 dicembre
«Il Presidente del gruppo consiliare politico della Regione assume la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357, comma 1, c.p., perché si rinviene la natura pubblicistica in rapporto all’attività che lo attrae nell’orbita della funzione istituzionale del soggetto giuridico, assemblea, parlamentare o regionale, nel cui ambito è destinato a operare per lo svolgimento della funzione della stessa assemblea regionale». A dire l’ultima parola su una querelle in punta di diritto tra avvocati della difesa e pubblici ministeri nell’ambito dell’inchiesta Rimborsopoli è la Corte di Cassazione, sezioni Unite civili, con l’ordinanza 2357 del 31 ottobre scorso, finora passata sotto silenzio. Una tegola non da poco sulla testa dei capigruppo coinvolti nei vari procedimenti, tra i quali figura l’attuale vicepresidente della Regione Aldo Reschigna, che il 2 dicembre saprà se verranno accolte le richieste del gip Roberto Ruscello e, dunque, se anche lui dovrà andare a processo per le spese pazze di Palazzo Lascaris. Ma è il risvolto contabile e amministrativo, a questo punto, più ancora di quello penale, che potrebbe riservare le sorprese più amare. Nulla più osterebbe alla contestazione da parte della Corte dei Conti del danno erariale e alla contestuale richiesta di risarcimento.
«La circostanza che i gruppi costituiti in seno ai consigli regionali come “organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale, ovvero come uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio”, dimostra la connotazione pubblicistica della relativa funzione» si legge ancora nell’ordinanza. A questo punto viene meno un elemento della strategia della difesa volta a declassare il reato contestato di peculato a qualcosa di meno grave, come l’appropriazione indebita. Il pronunciamento, esito dell’istanza presentata a suo tempo dall’ex capogruppo della Lega Nord della Regione Friuli Venezia Giulia, apre le porte al giudizio da parte della magistratura contabile, poiché afferma che nel caso di politici accusati di spese indebite con soldi pubblici, si devono svolgere due processi, quello ordinario, in genere per peculato, e quello contabile, affinché sia restituito allo Stato quanto speso in maniera illegittima alle spalle dei contribuenti.
Per gli ermellini, anche se ai gruppi in astratto può essere riconosciuta natura “bivalente” - privatistica e pubblicistica -, non c’è dubbio sulla “riconoscibilità, in capo al presidente del gruppo, della qualifica di pubblico ufficiale”. “I contributi per i gruppi – è scritto nella ordinanza – sono stanziati con esplicito esclusivo asservimento a finalità istituzionali e non a quella delle associazioni partitiche o, tanto meno, alle esigenze personali di ciascun componente”. Bocciata dalla Cassazione anche la tesi per cui la gestione dei fondi si sottrarrebbe al controllo contabile a tutela dell’autonomia del Consiglio. L’unica “insindacabilità” per la Corte è riconosciuta per le più elevate funzioni di rappresentanza politica del Consiglio, che si manifestano nelle votazioni e nelle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni.



