Tribunale Torino, giudice ex moglie di pm si è astenuta correttamente

La giudice Maccari, del tribunale di Torino, si è astenuta "correttamente e tempestivamente" da un processo in cui l'accusa era rappresentata dal suo ex marito anche in assenza di ragioni di incompatibilità formale. E' quanto sottolinea un nota del presidente dell'ufficio, Modestino Villani, diffusa a seguito di notizie comparse sugli organi di informazione. "Non risponde al vero - si legge - la circostanza secondo cui la possibile incompatibilità sarebbe stata valutata solo nel 2017, quando la giudice prestava servizio presso il Tribunale di Alessandria; infatti, in occasione del trasferimento, avvenuto nel 2019 al Tribunale di Torino, i magistrati, all'epoca coniugi, hanno presentato, ciascuno, la propria dichiarazione obbligatoria prevista dalla legge in materia di possibili incompatibilità previste dall'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario. All'esito del procedimento conseguente alle suddette dichiarazioni, previo conforme parere del Consiglio Giudiziario, il Consiglio Superiore della Magistratura, nel plenum del 7 aprile 2021, ha deliberato all'unanimità l'archiviazione della pratica, ritenendo che l'organizzazione della Procura della Repubblica e del Tribunale di Torino fossero tali da escludere l'assegnazione al giudice di procedimenti trattati dal pubblico ministero interessato, come dimostrano i sei anni nel corso dei quali l'assetto organizzativo dei due uffici ha operato in modo efficace". "Dal gennaio 2024 - sottolinea Villani - i due magistrati sono legalmente separati e sono, pertanto, venute meno le ragioni di formale incompatibilità previste. La dottoressa Maccari ha comunque correttamente e tempestivamente rilevato la sussistenza di quelle "gravi ragioni di convenienza" che ai sensi dell'art. 36 del codice di procedura penale, obbligano il giudice ad astenersi così garantendo l'interesse di tutte le parti ad un giudice terzo e imparziale". "L'astensione, alla quale ha fatto seguito un rinvio inferiore a 15 giorni, ha avuto un'incidenza sull'organizzazione dell'ufficio - conclude il presidente - non superiore a quella riscontrabile in situazioni analoghe quali il coniugio, ancorché cessato, del giudice con difensori o altri soggetti del processo e conferma, da ultimo, la correttezza della valutazione compiuta dal Csm, che non risulta inficiata dalla circostanza, puramente casuale, che l'astensione si sia resa necessaria in un processo a rilevanza mediatica".

print_icon