Quel carcere non era necessario

Un commesso 42enne di un minimarket è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale per aver palpeggiato una studentessa di 13 anni. Davanti alla Gip ha ammesso il gesto e si è detto pentito. La giudice, pur rilevando «la difficoltà a contenere i propri impulsi» e il rischio di reiterazione, ha considerato il fatto che l’uomo fosse incensurato, avesse collaborato e mostrato pentimento, disponendo l’obbligo di firma anziché la custodia cautelare in carcere. La decisione è stata aspramente criticata. Ma è davvero una scelta sbagliata?

Per il cervello umano il passaggio dal semplice desiderio o impulso sessuale all'azione concreta (la messa in atto del comportamento) è un processo neurobiologico complesso nel quale intervengono sistemi che spingono all’azione e altri che hanno il compito di frenarla. Gli stimoli sessuali coinvolgono il sistema limbico e il circuito della ricompensa, nel quale la dopamina svolge un ruolo importante nel desiderio, nella motivazione e nell’anticipazione del piacere. Prima che l'impulso si trasformi in azione, entra in gioco la corteccia prefrontale, l'area situata dietro la fronte. Questa è la cabina di regia del cervello, responsabile di valutare le conseguenze a lungo termine, analizzare il contesto sociale e le regole morali o legali, esercitare il controllo cognitivo (il “freno” biologico).

In condizioni normali, quindi, tra impulso e azione esiste un freno. Quando questo sistema di controllo è compromesso, l’impulsività può assumere caratteristiche patologiche. In ambito clinico, infatti, non è considerata semplicemente un tratto del carattere, ma la tendenza a compiere azioni rapide e non pianificate, guidate da stimoli immediati e prive di un’adeguata valutazione delle conseguenze. L’uso di alcol e droghe "addormenta" letteralmente la corteccia prefrontale, eliminando i freni inibitori e i filtri sociali. In alcuni individui, poi, possono essere presenti disturbi o alterazioni che rendono più difficile contenere determinati impulsi. Ma c’è un punto fondamentale: avere un impulso non implica assecondarlo. È lecito supporre che, nella maggioranza degli umani normotipo, la vista o la vicinanza di un soggetto che provoca un’attivazione del sistema limbico, possa generare un desiderio sessuale. Finché questo desiderio rimane un pensiero o un impulso, siamo nell’ambito della normale esperienza umana, se invece il cervello non riesce a controllare il proprio istinto, l’impulso viene trasformato in un comportamento che, oltre a essere patologico, rischia di trasformarsi in reato.

La violenza sessuale (Articolo 609-bis c.p.) si configura ogni volta che un atto di natura sessuale viene compiuto senza il consenso della persona, tramite costrizione, minaccia, abuso di autorità o inganno. La pena è la reclusione che va da 6 a 12 anni, ma se la vittima è tra i 10 e i 13 anni, la pena è tra i 9 e i 18 anni. Il reato comprende non solo i rapporti completi, ma qualsiasi atto invasivo o palpeggiamento che offenda la libertà sessuale della persona. Nel caso in esame, dunque, non si tratta di stabilire se l’uomo abbia provato un impulso sessuale. Si tratta di capire perché quell’impulso non sia stato controllato e, soprattutto, se questa incapacità abbia una spiegazione patologica tale da incidere sulla sua imputabilità. Ed è qui che neuroscienze, criminologia e diritto entrano in contatto. In criminologia, l'aggressore che agisce in pieno giorno e in un luogo pubblico non viene automaticamente classificato come uno "squilibrato" privo di intendere e di volere, in quanto potrebbe trattarsi di un soggetto con un grave deficit di autocontrollo o con altre problematiche psicologiche. Ma l’impulsività, anche quando è grave, non costituisce di per sé una giustificazione del comportamento criminale. Per il diritto penale, infatti, non è sufficiente dimostrare l’esistenza di un’alterazione psicologica o neurobiologica. Occorre accertare se questa alterazione abbia realmente compromesso, al momento del fatto, la capacità di intendere e di volere e quella di autodeterminarsi. Se l’alterazione è conseguenza dell’assunzione volontaria di alcol o droghe vale la regola dell'actio libera in causa (art. 92 c.p.): poiché il soggetto ha scelto liberamente di assumere la sostanza non si esclude né diminuisce la capacità di intendere e di volere (imputabilità). Diverso è il caso in cui venga accertata una grave patologia psichica capace di incidere concretamente sulle facoltà del soggetto. In queste situazioni possono entrare in gioco il vizio totale o parziale di mente e, nei casi previsti, misure di sicurezza e percorsi terapeutici. Gli stati emotivi o passionali, invece, non escludono né diminuiscono di per sé l’imputabilità, come stabilisce l’articolo 90 del Codice penale.

La domanda diventa allora inevitabile: se una persona commette un reato a causa di un grave disturbo del controllo degli impulsi, deve andare in carcere, dal quale esce libero una volta scontata la pena, oppure deve andare in un ospedale psichiatrico, dal quale esce libero solo se guarito? La risposta non può essere automatica. Prima bisogna stabilire se esista realmente una patologia e, soprattutto, se questa abbia avuto un’incidenza concreta sulla capacità del soggetto di comprendere ciò che stava facendo e di autodeterminarsi. In Italia esiste inoltre il problema delle REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza) che dispongono di posti limitati. Il confine tra esigenza di sicurezza e necessità di cura diventa quindi particolarmente delicato.

Se, nel caso del 42enne, la Gip avesse disposto la custodia cautelare in carcere, il procedimento avrebbe potuto protrarsi per mesi prima di arrivare al giudizio di primo grado: arresto a fine agosto 2026, eventuale riesame a settembre, prosecuzione delle indagini nell’autunno 2026 e, verosimilmente, processo nel corso del 2027. Il carcere, quindi, avrebbe rappresentato una misura cautelare destinata a protrarsi nel tempo, non ancora una pena. Sono quindi convinto che la Gip abbia fatto bene a non disporre la custodia cautelare in carcere e ad applicare l’obbligo di firma. Non perché il fatto contestato sia meno grave e nemmeno perché un impulso sessuale possa giustificare una violenza. Ha ritenuto che il carcere non fosse necessario in questa fase e che l’obbligo di firma fosse una misura sufficiente. Sarà il processo a stabilire la responsabilità dell’uomo e, se necessario, gli accertamenti clinici potranno chiarire se esista una patologia capace di incidere sulla sua imputabilità.

La questione centrale rimane dunque questa: una persona che commette un reato perché non riesce a controllare i propri impulsi deve essere punita o deve essere curata? La risposta non può essere affidata soltanto alla neuroscienza, ma nemmeno soltanto all’indignazione. Deve essere il risultato dell’accertamento giudiziario e, quando necessario, di quello clinico. Perché responsabilità e malattia non sono necessariamente alternative: il compito della giustizia è stabilire dove finisca l’una e dove cominci l’altra.

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