PALAZZO CIVICO

Movida, dopo la multa il giro di vite

Il Comune di Torino vieta la vendita di bevande alcoliche per l'asporto a partire dalle 21. L'ordinanza firmata dal sindaco Lo Russo è valida per tutto il mese di dicembre, poi un provvedimento organico per regolare la vita di notte in città

Divieto di vendita di bevande alcoliche per l’asporto a partire dalle ore 21. È quanto prevede l’ordinanza firmata oggi dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo per le zone maggiormente interessate dalla movida selvaggia, con l’obiettivo di “superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento all’esigenza di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e in definitiva a tutela della loro salute”. Così Palazzo Civico ha deciso di correre ai ripari dopo la multa da 1,2 milioni inflitta dai giudici a beneficio di 29 cittadini di San Salvario che si erano costituiti per i danni subiti tra il 2013 e il 2020 a causa proprio della mala movida.

Il dispositivo ha validità dal primo al 31 dicembre e riguarda in particolare le zone di piazza Vittorio, Santa Giulia, Vanchiglia, San Salvario e Regio Parco. Una ordinanza "ponte" in attesa di una delibera più organica relativa alla notte in città. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dunque, divieto di alcolici da asporto dalle 21 alle 3 e di vendita e somministrazione dalle 3 alle 6. Stessa cosa, dalle 21 alle 6, per le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto.

“Tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto – si legge ancora nell’ordinanza – devono sospendere l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle 21 a mezzanotte fermo restando il divieto di vendita dalle ore 24 alle 6". Divieti analoghi per distributori automatici e attività artigianali che espongono o vendono bevande alcoliche e superalcoliche. Vietato, inoltre, alle 21 alle 7 “detenere per il consumo in luogo pubblico o ad uso pubblico bevande in contenitori di vetro o di metallo”.

print_icon